Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19258 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2018. .


Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale dell’intermediario – Violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF in relazione ad operazioni ad alto rischio – Concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell’investitore non professionale della produzione del danno – Generale esclusione – Condotta dell’investitore che non disinveste su consiglio dell’intermediario – Carattere colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c. – Esclusione



Nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest’ultimo nella produzione del danno. In particolare, non costituisce concorso colposo ex art. 1227 c.c. la condotta dell’investitore che non accoglie i suggerimenti, provenienti dall’intermediario, di disinvestimento totale o parziale rispetto ai titoli già acquistati, atteso che tale condotta non comporta un’esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)