Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19255 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2018. .


Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF) – Contenuto – Informazione “su misura” circa la natura e la rischiosità di ogni singola operazione – Necessità



Nella prestazione di servizi di investimento, la norma dell’art. 21 TUF impone all’intermediario di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente. Al fine di assolvere tale obbligo in relazione alla singola operazione di investimento, l’intermediario deve fornire indicazioni idonee a descriverne la natura (la quantità e la qualità dei prodotti in questione), ed a rappresentarne la specifica rischiosità. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)