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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19234 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2001. Est. Plenteda.

Giudice delegato nel fallimento - Provvedimenti preordinati al trasferimento del bene espropriando - Modifica o revoca - Ammissibilità - Limiti


I provvedimenti del giudice delegato nel fallimento sono (al pari di quelli del giudice dell'esecuzione) revocabili e/o modificabili, d'ufficio o su istanza di parte, sino a quando essi non abbiano avuto esecuzione e, quindi, ove siano preordinati al trasferimento del bene espropriato, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, cui consegue l'effetto traslativo non prodotto, viceversa, dalla sola ordinanza di aggiudicazione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Presidente -

Dott. Donato PLENTEDA - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, con decreto 1.7.1999, rigettò il reclamo proposto da S. Gianluigi - dichiarato fallito con sentenza 5.6.1992 - avverso il provvedimento 22.5.1999 del giudice delegato del suo fallimento, che aveva respinto la sua istanza per la revoca della ordinanza di aggiudicazione e del decreto di trasferimento a R. Sante della nuda proprietà dell'immobile posto in vendita, formulata in considerazione del fatto che tra l'aggiudicazione ed il trasferimento era deceduta l'usufruttuaria, con il conseguente sensibile incremento del valore del bene, aggiudicato per il prezzo corrispondente alla sola nuda proprietà. Ritenne il giudice di merito, dopo aver premesso che il trasferimento era stato decretato per la nuda proprietà, che non sussistessero profili di nullità in quanto, per la entità del prezzo versato, la vendita non poteva ritenersi apparente e che l'oggetto trasferito corrispondesse a quello aggiudicato, essendo insita nella struttura dell'istituto la espansione in piena della nuda proprietà.

Ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. S. Luigi, con tre motivi, resistito da R. Sante, che ha depositato controricorso; il ricorrente ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.; 135 e 586 c.p.c., assumendo che il tribunale ha completamente errato nel valutare la domanda proposta perché fosse dichiarata la nullità del decreto di trasferimento per insussistenza del bene e conseguente insussistenza dell'oggetto del trasferimento; e ciò in quanto bene e diritto relativo sarebbero diversi da quelli esistenti nella massa attiva fallimentare, in cui si era consolidata, per la morte della usufruttuaria, la piena proprietà dell'immobile, che successivamente era stato trasferito, giusta ordinanza di aggiudicazione, nella sola nuda proprietà, diritto non più esistente nella massa predetta.

Con il secondo motivo sono denunziate la violazione degli artt. 1350, 1325 e 1418 c.c. e la omessa motivazione in ordine alla questione di nullità del decreto di trasferimento, per difetto della forma scritta, atteso che con detto decreto era stata trasferita la nuda e non la piena proprietà; mentre con il terzo si lamenta la violazione degli artt. 586 c.p.c. e 108 L.F., sotto il profilo che il provvedimento impugnato, senza alcuna motivazione, abbia ritenuto trasferita prima la nuda proprietà e poi la piena. Aggiunge il ricorrente che ove si intendesse trasferita la piena proprietà, il prezzo risulterebbe assolutamente inadeguato, sicché doverosa sarebbe stata la applicazione dell'art. 108 L.F., con conseguente revoca del decreto di trasferimento e della ordinanza di aggiudicazione.

La sequenza degli atti che hanno condotto al provvedimento impugnato ha inizio con la ordinanza di aggiudicazione del 18.5.1995, seguita dal decreto di trasferimento immobiliare del 15.5.1996. A distanza di tre anni e precisamente il 4.5.1999 S. Luigi formula al giudice delegato del suo fallimento la istanza di revoca della ordinanza e del decreto citati e avverso il provvedimento 22.5.1999, reiettivo i del giudice, propone il 27.5.1999 reclamo al tribunale, che lo respinge con il decreto impugnato.

Con il presente ricorso il fallito, nel censurare quest'ultimo provvedimento, mira a conseguire il risultato di caducare la ordinanza di aggiudicazione e il decreto di trasferimento, che per essere stati resi in periodo remoto non consentono, in particolare quest'ultimo, di essere revocati o annullati, avendo dovuto contro di essi essere proposto il mezzo di gravame previsto dall'ordinamento. E infatti il decreto del giudice delegato, emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c., nel corso della procedura fallimentare, è soggetto a norma dell'art. 26 L.F. ad impugnazione a mezzo di reclamo al tribunale fallimentare, anche quando il decreto stesso leda beni di soggetti terzi rispetto al fallimento, essendo il reclamo anzidetto attribuito a chiunque vi abbia interesse, con esclusione di ogni altro rimedio (Cass. 1250/1996; 9886/1994).

Va altresì rilevato - quanto, in particolare, alla ordinanza di aggiudicazione - che la modificabilità e revocabilità, sia di ufficio che su istanza di parte, dei provvedimenti del giudice delegato al fallimento (come del giudice della esecuzione) è possibile fino a quando tali provvedimenti non abbiano avuto esecuzione e quindi, ove siano preordinati al trasferimento del bene espropriato, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, cui consegue l'effetto traslativo non prodotto invece dalla sola ordinanza di aggiudicazione (Cass. 5751/1993; 3916/1992). Ciò posto, la istanza di cui trattasi, riferita che sia a tale ordinanza, ovvero al decreto di trasferimento, va dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in L. 3.632.200 di cui L. 3.500.000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile la istanza di revoca o annullamento della ordinanza 18.5.1995 e del decreto 15.5.1996 del giudice delegato del fallimento e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in L. 3.632.200 di cui L. 3.500.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001