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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19233 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Settembre 2000. Est. Plenteda.

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Giudice già partecipante alla decisione sulla dichiarazione di fallimento - Sua partecipazione al giudizio di opposizione - Nullità della relativa decisione - Esclusione - Fondamento


Non è affetta da nullità la decisione sulla opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento cui abbia partecipato un giudice già componente il collegio decidente sulla dichiarazione del medesimo fallimento, giacché l'attuazione dell'imparzialità del giudice nel processo civile viene affidata agli istituti dell'astensione e della ricusazione, nel cui ambito va verificata in concreto la sussistenza di atti il cui compimento da parte del giudice comporti valutazioni di merito tali da pregiudicare le successive decisioni, dovendosi peraltro rilevare che, nella fattispecie, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento emessa al termine di un giudizio a cognizione sommaria, ed intervenendo invece quella di opposizione all'esito di un giudizio a cognizione piena, non può ritenersi che il secondo giudizio sia pregiudicato dal precedente, onde neppure astrattamente sarebbe configurabile la situazione di incompatibilità che avrebbe legittimato la ricusazione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -

Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducono con il primo motivo i ricorrenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 IV° comma c.p.c., anche in relazione all'art. 6 L. 4.8.1995 n. 848, che ha ratificato la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed ha posto in prima evidenza la esigenza che il tribunale che giudica una persona sia indipendente ed imparziale.

Assumono che la partecipazione dello stesso giudice alla decisione dichiarativa del fallimento e a quella di rigetto della opposizione realizza una ipotesi di nullità assoluta di quest'ultima sentenza, per irregolarità della costituzione dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 158 c.p.c.. Osservano che erronea è la interpretazione della corte di merito, laddove ha ritenuto come indeducibile motivo di impugnazione la mancata astensione del giudice, in difetto di tempestiva istanza di ricusazione, dovendosi essa contemperare con la natura pubblicistica del rito fallimentare e con la incidenza che il fallimento ha sullo status della persona fisica.

Con il secondo motivo denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 c.c. e la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo alla qualificazione dell'impresa fallita come commerciale. Con il terzo motivo, infine, lamentano i ricorrenti la violazione e falsa applicazione dello art. 61 c.p.c. e la omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata ammissione di una consulenza tecnica volta ad accertare la reale natura dell'attività svolta dalla società fallita. La censura è infondata sotto tutti i profili considerati. Quanto al primo motivo, va rilevato che la imparzialità e la indipendenza del giudice sono dati acquisiti nel vigente ordinamento italiano tra i principi costituzionali - attraverso gli artt. 25 e 101 cpv. Cost. - prima ancora che in quelli del sistema processuale (artt. 51 ss. c.p.c.), sicché, in riferimento ad esse, la normativa invocata per la salvaguardia dei diritti dello uomo costituisce la affermazione di valori per nulla estranei all'ordinamento interno. Con riguardo alla fattispecie del giudice che abbia già partecipato al procedimento, la normativa processuale, all'interno del generale sistema dei richiamati artt. 51 ss. c.p.c. - allargato alla ipotesi considerata dall'art. 669 terdecies cpv. c.p.c., relativa alla reclamabilità al collegio di provvedimenti resi in materia cautelare - volto a tutelare la predetta imparzialità, riconosce quale unico impedimento, attesa la tassatività delle situazioni che realizzano l'obbligo della astensione, quello di aver "conosciuto quale magistrato in altro grado del processo"; e in tal caso, nello stabilire quell'obbligo, attribuisce, quale rimedio esclusivo alla sua inosservanza, la facoltà a ciascuna delle parti della ricusazione (artt. 52, 53, 54 c.p.c.). Pertanto, al di fuori della ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, da porlo nella condizione sostanziale di parte, tale da determinare la nullità della sentenza per la violazione del principio "nemo iudex in causa propria", la inosservanza del dovere di astensione, concepito al fine di assicurare la imparzialità, ma secondo i livelli apprezzati discrezionalmente dal legislatore con l'art. 51, non produce altro effetto che la possibilità della ricusazione, senza incidere sulla validità della sentenza (Cass. 5734/1999; 6143/1996).

Nè sono riferibili al processo civile situazioni del processo penale, sulle quali il giudice delle leggi è intervenuto ripetutamente (Corte Cost. 432/1995; 115/1996; 131/1996; 131/1996), giacché le profonde differenze strutturali e funzionali tra il modello penale e quello civile non consentono di trasporre sic et simpliciter in quest'ultimo le considerazioni relative al primo e in particolare alle incompatibilità del giudice nel quadro dell'art. 34 c.p.p.; e ciò ancor più con riguardo alle peculiarità della disciplina fallimentare, ispirata al principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva (Corte Cost. 363/1998; 304/1998; 326/1997), con collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono rilevanti agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente ed apprezzabile esigenza di portare allo stesso grado giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità (Cass. 1209/1992). L'attuazione nel processo civile del giusto processo e della imparzialità del giudice è, pertanto, affidata agli istituti della astensione e della ricusazione, nel cui ambito va verificata in concreto la sussistenza di atti, il cui compimento da parte del giudice contenga valutazioni di merito tali da pregiudicare le successive funzioni giurisdizionali.

Peraltro, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è emessa al termine di un giudizio a cognizione sommaria, mentre la opposizione ad essa dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, diretta alla verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento, non può ritenersi che quest'ultimo giudizio sia pregiudicato dal precedente (Cass. 10527/1998), sicché non è profilabile nemmeno in astratto la situazione di incompatibilità che avrebbe potuto legittimare la ricusazione, e ciò alla stregua delle ripetute pronunzie della Corte Costituzionale, che su temi similari ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51 n. 4 c.p.c. e degli artt. 23, 25 n. 1 e 26 L.F., nella parte in cui non prevedono che il giudice delegato, chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i provvedimenti decisori da lui emessi, non si astenga e non escludono che del collegio egli faccia parte (Corte Cost. 6.11.1998 n. 363); nonché dell'art. 99 L.F., nella parte in cui tale disposizione consente al giudice delegato del fallimento di svolgere le funzioni di giudice istruttore della causa di opposizione a stato passivo (Corte Cost.18.7.1998 n. 304; 29.4.1975 n. 94; 18.11.1970 n. 158).

Quanto al II° e al III° motivo, le ragioni della censura sono incentrate sulla violazione dell'art. 2135 c.c. e sulla insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché sulla mancata ammissione - e conseguente omissione di pronunzia sul punto - di una consulenza tecnica, volta ad accertare la natura dell'attività svolta dalla fallita. La Corte territoriale ha, invece, a riguardo sufficientemente e adeguatamente motivato, evidenziando, sulla scorta delle deposizioni testimoniali acquisite, che per le dimensioni e le modalità, con cui era stato effettuato, l'allevamento dei bovini non era ricollegabile alla conduzione del fondo e alla sua economia, assumendo rilievo marginale rispetto a quello della vendita del bestiame. Ed è ius receptum (Cass. 10527/1998; 6911/1997; 18/1989; 1896/1987) che lo allevamento di animali sia qualificabile come attività agricola solo quando costituisca forma di sfruttamento della terra, mentre è commerciale quando tale collegamento viene meno.

Ne consegue che corretta risulta l'applicazione dell'art. 2135 c.c., mentre non è dato riscontrare il denunziato vizio motivazionale, avendo la sentenza impugnata valutato, con apprezzamento di fatto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, le dimensioni e le caratteristiche della struttura in cui l'allevamento è effettuato incompatibili con la natura agricola dell'attività, sulla scorta delle dichiarazioni rese nel corso della istruttoria prefallimentare dai soccidari e della circostanza che la maggior parte dei mangimi per il bestiame non proveniva dal fondo.

A fronte di tali accertamenti non ha alcuna rilevanza la mancata ammissione da parte del giudice di merito della consulenza tecnica, richiesta con riguardo alla natura dell'attività, giacché l'ammissione di tale mezzo istruttorio è rimessa alla sua iniziativa e discrezionalità, essendogli consentito il rigetto, anche implicito, della istanza avanzata dalla parte. Egli, infatti, è solo tenuto ad evidenziare in sede di motivazione della propria decisione la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte, al fine della pronuncia sulla controversia, non potendo negare ingresso alla istanza e al contempo ritenere, sic et simpliciter, indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza, si sarebbero potuti provare (Cass. 1783/1998; 6055/1988); per cui la mancata nomina del consulente tecnico di ufficio è censurabile in cassazione, sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, solo quando la consulenza sia l'unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione (Cass., 10938/1996). Il ricorso va dunque respinto; le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dei ricorrenti in solido, nella misura di £. 2.673.300 di cui £. 2.500.000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in £. 2.673.3000 di cui £.2.500.000 per onorari, in favore del fallimento.

Roma 14 marzo 2000.

Depositata in cancelleria il 19 settembre 2000.