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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19230 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 14 Luglio 1997, n. 6353. Est. Baldassarre.

Giudice delegato - Poteri - Di adozione di provvedimenti urgenti per l'acquisizione di sopravvenienze attive del fallito - Limiti - Di beni oggetto di rivendicazione di un diritto esclusivo incompatibile, da parte di terzi - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza giuridica di un'eventuale provvedimento del genere, e dell'eventuale provvedimento assunto dal Tribunale in sede di reclamo - Conseguenze - Idoneità al giudicato e suscettibilità di ricorso ex art. 111 Cost. - Esclusione


La facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso dello stesso fallito o del coniuge o di altri soggetti che ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare. In tale seconda ipotesi il decreto del giudice delegato, così come il decreto reso dal Tribunale in esito al reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l'ulteriore conseguenza che avverso i medesimi, non suscettibili di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà degli interessati di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Nicola LIPARI - Presidente -

Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Rel. Consigliere -

Dott. Pasquale REALE - Consigliere -

Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, con decreto reso il 10 febbraio 1995, qui impugnato, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal fallito Luciano Marullo e dalla moglie Francesca Cucinella avverso il decreto in data 21-22 ottobre 1994, con il quale il Giudice delegato al fallimento della Fin Gestioni di Marullo Luciano s.a.s., aveva disposto l'acquisizione, per intero, all'attivo del fallimento dell'appartamento acquistato dal fallito con atto di assegnazione del 23 ottobre 1993, in quanto l'acquisto era "successivo allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi avvenuto con la dichiarazione di fallimento (art. 191 cod. civ.)". Avverso la decisione del Tribunale ricorrono i coniugi Marullo sulla base di quattro motivi, ai quali resiste il curatore fallimentare, debitamente autorizzato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, proposto a norma dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione, è inammissibile.

Questa Corte con consolidato indirizzo (per tutte sent. 4 febbraio 193 n. 1402, 5 ottobre 1988 n. 5408, 9 aprile 1984 n. 2258) ha chiarito che la facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso dello stesso fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare. In tale seconda ipotesi il decreto del giudice delegato, così come il decreto reso dal tribunale in esito al reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l'ulteriore conseguenza che avverso i medesimi, non suscettibili di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà degli interessati di farne valere, in ogni tempo e in ogni sede, la radicale nullità di inidoneità a produrre effetti giuridici.

Nella specie il Tribunale fallimentare di Palermo - con il provvedimento qui impugnato - per altro, privo dei requisiti formali della sentenza - ha fatto sostanziale adesione all'enunciato principio, nel dichiarare inammissibile il reclamo (fondato sull'assunto della comproprietà spettante al coniuge del fallito dell'immobile oggetto del decreto di acquisizione), "potendo e dovendo essere esperito diverso rimedio giurisdizionale per reclamare la proprietà del bene acquisito al fallimento". Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, alle spese in L. 105.900 oltre onorari in lire tre milioni.

Così deciso il 4 marzo 1997.