Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1920/2009p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Monza, 20 Novembre 2009, n. 0. .


Procedimento per dichiarazione di fallimento – Misure cautelari – Finalità – Sospensione di procedura esecutiva – Esclusione – Esonero del terzo pignorato dall’obbligo di pagamento – Gestione del conto – Ammissibilità.



Il giudice del procedimento per dichiarazione di fallimento può adottare misure urgenti di carattere atipico al fine di tutelare la par condicio creditorum e di evitare l’ulteriore deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie; in ipotesi di pignoramento presso terzi, detto giudice, non potendo disporre la sospensione della procedura esecutiva essendo tale provvedimento di competenza del giudice dell’esecuzione, può tuttavia esonerare temporaneamente il terzo dall’obbligo di pagamento in favore del creditore delle somme pignorate ed affidare la gestione del conto sul quale dette somme si trovano ad un organo terzo che proceda ai pagamenti essenziali per il funzionamento temporaneo dell’attività di impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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