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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19163 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Novembre 2013. Est. Ceccherini.

Conto bancario - Prelievi del fallito e pagamenti a terzi ad opera della banca - Inefficacia verso i creditori ex art. 44 legge fall. - Limite delle somme ricevute - Pagamenti e prelievi ex art. 42 legge fall. - Differenza

Fallimento - Atti successivi alla dichiarazione - Inefficacia verso i creditori - Decorrenza degli interessi dai singoli versamenti - Fondamento


I prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista fallito e i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto sono, a norma dell'art. 44 legge fall., inefficaci verso i creditori, per cui la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l'uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal fallito a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall'obbligo di restituzione - nei limiti delle somme ricevute - i prelievi e i pagamenti eseguiti per conto del fallito, in ciò differenziandosi dall'ipotesi regolata dall'art. 42 legge fall. che, ove le rimesse costituiscano proventi di un'attività d'impresa (autorizzata), legittima la curatela a reclamare dalla banca la restituzione del solo saldo attivo del conto, corrispondente all'utile di impresa. (massima ufficiale)

A seguito dell'azione proposta dal curatore fallimentare contro il terzo per la restituzione dei pagamenti eseguiti a suo favore dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - azione che ha natura di accertamento dell'inefficacia dei pagamenti medesimi - sugli importi in restituzione sono dovuti gli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti. (massima ufficiale)

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