Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19154 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. VI, 17 Dicembre 2015, n. 25421. Est. Genovese.


Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Pagamento del terzo "debitor debitoris " successivamente al fallimento del debitore esecutato - Inefficacia ex art. 44 l.fall. - Sussistenza nei limiti del rapporto tra fallito e creditore procedente - Obbligo di quest'ultimo alla restituzione



In caso di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo "debitor debitoris" in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest'ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 44 l.fall., ma solo nel rapporto obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale