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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19127 - pubb. 01/03/2018.

Revoca della dichiarazione di fallimento e improcedibilità della opposizione allo stato passivo


Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2018. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Revoca della dichiarazione di fallimento - Opposizione allo stato passivo - Improcedibilità


La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all'accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo. (massima a cura di Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del'Avv. Paola Cuzzocrea


Il testo integrale

["la legge fallimentare … ha inteso strutturare il giudizio di opposizione allo stato passivo come un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, inteso ad accertare il credito ai soli fini dell'ammissione al passivo, come chiaramente evincibile alla stregua dell'espressa disposizione di cui all'art. 96, u.c. L. Fall., che dispone che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 L. Fall. producono effetti soltanto ai fini del concorso, così rendendo palese l'inscindibile collegamento tra il procedimento fallimentare e l'accertamento del passivo che ivi si compie. E la bontà della tesi assunta si coglie chiaramente, come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, nel disposto di cui all'art. 120, u.c. L. Fall., che prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 c.p.c. Ne consegue che il creditore, che intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovrà munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, così chiaramente rimanendo preclusa all'accertamento del credito effettuato nella procedura fallimentare la piena efficacia ultrafallimentare. Su dette basi si giustifica il convincimento dello stretto ed ineludibile rapporto tra il giudizio di opposizione al passivo e la procedura fallimentare, sì da dover concludere per l'improcedibilità del primo a ragione della revoca del fallimento, passata in giudicato. Nè rileva il fatto che non vi sia stata anche la chiusura del fallimento, che si pone quale fase di appendice conseguente alla revoca, che ha già pertanto esplicato i suoi effetti sul giudizio di opposizione allo stato passivo, nè possono incidere sull'effetto processuale che si è così determinato in relazione al procedimento fallimentare ormai definito con la revoca la nuova istanza di fallimento e la nuova domanda di ammissione al concordato preventivo. Deve pertanto conclusivamente pronunciarsi la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3 ultima parte, L. Fall., sulla base del seguente principio di diritto: La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all'accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo."]