Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19125 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2018. .


Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale dell’intermediario – Nesso di causalità – Onere della prova – Inadempimento degli obblighi di informazione ex art. 21 TUF – Presunzione di riconducibilità all’intermediario della singola operazione ex artt. 21 e 23 TUF  – Affermazione – Prova contraria positiva a carico dell’intermediario



La violazione degli obblighi di informazione del cliente, rispetto ad una singola operazione, ingenera una presunzione di riconducibilità di tale scelta di investimento all’intermediario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 23 d. lgs. 58/1998 (TUF), come arricchito dalla disciplina del reg. consob 11522/1998; l’intermediario è dunque responsabile del danno patito dal cliente, se non offre la prova positiva di sopravvenienze idonee a deviare il corso della catena causale definita da tale combinato normativo. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)


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