ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19068 - pubb. 20/02/2018.

Privilegio delle cooperative, mutualità prevalente e disapplicazione del verbale di positivo superamento della revisione biennale


Tribunale di Milano, 08 Febbraio 2018. Est. D'Aquino.

Privilegi - Società cooperative - Art. 82, comma 3-bis, l. 98/2013 - Positivo superamento della revisione di cui al d.lgs. 220/2002, ovvero alla semplice richiesta di revisione - Presunzione del possesso dei requisiti della mutualità ai fini del riconoscimento del privilegio - Presunzione assoluta - Esclusione - Prova contraria e disapplicazione del verbale di positivo superamento della revisione biennale


In tema di spettanza del privilegio cooperativo di cui all'art. 2751-bis n. 5 c.c. dopo la novella dell’art. 82, comma 3-bis, l. n. 98 del 2013 (la quale ha legato il riconoscimento del privilegio al positivo superamento della revisione di cui al d.lgs. n. 220 del 2002, ovvero alla semplice richiesta di revisione), non può essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale per cui il positivo superamento della revisione cooperativa introduce una “presunzione assoluta circa la mutualità prevalente e consente alle cooperative che abbiano ottenuto l’attestazione di revisione di cui al d.lgs. 200/2002 di godere del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 5 c.c. per i crediti relativi ai corrispettivi per i servizi prestati e ai manufatti prodotti”.

La normativa citata, infatti, introduce una semplice presunzione del possesso dei requisiti della mutualità ai fini del riconoscimento del privilegio, presunzione che, come tale, non potendo definirsi assoluta, ammette la prova contraria, a fronte della quale il giudice che intenda disconoscere il privilegio richiesto dovrà disapplicare a termini dell’art. 5 L.A.C. il verbale di positivo superamento della revisione biennale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale