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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19009 - pubb. 09/02/2018.

Azione revocatoria: prescrizione e decadenza. Revocabilità di finanziamento finalizzato alla estinzione di preesistente debito chirografario


Tribunale di Padova, 29 Dicembre 2017. Est. Sabino.

Fallimento - Azione revocatoria - Prescrizione

Fallimento - Azione revocatoria - Termine di decadenza ex art. 69-bis l.f.

Fallimento - Finanziamento fondiario destinato ad estinguere un debito preesistente - Scopo diverso rispetto alla funzione tipica dei negozi in tal modo collegati - Lesione della par condicio creditorum - Revocabilità


L’eccezione revocatoria non è soggetta ai termini prescrizionali dell’azione così come stabilito dall’art. 95 primo comma secondo periodo l.fall. (Marco Greggio) (riproduzione riservata) 

L’azione revocatoria esperibile dal curatore ai sensi dell’art. 66 l.fall. e 2901 c.c. non è soggetta al termine decadenziale di cui all' art. 69-bis l.fall. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)

L’atto di stipula di un finanziamento fondiario, allorché le somme siano destinate ad estinguere un debito precedentemente contratto dallo stesso debitore, acquisendo così il creditore una causa di prelazione, costituisce un procedimento indiretto, in cui il negozio è sì realmente voluto, ma intende raggiungere uno scopo diverso rispetto alla funzione tipica dei negozi in tal modo collegati in sfavore della par condicio creditorum. Logica conseguenza è dunque la revocabilità dell’intera operazione che non è peraltro ostativa all’ammissione al passivo del credito derivante dalla concessione della somma a titolo di finanziamento. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio


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