Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18987 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 06 Dicembre 2016. .


Società di capitali - Denuncia al tribunale - Gravi irregolarità - Sostituzione di amministratori e sindaci - Automatica improcedibilità del ricorso - Esclusione - Valutazione dell'adeguata professionalità dei nuovi soggetti nominati dall'assemblea, dell'attività che hanno compiuto e intendono compiere per rimuovere le violazioni denunziate - Necessità



La mera sostituzione di amministratori e sindaci non è sempre, di per sé, idonea a garantire la cessazione delle irregolarità denunciate con lo strumento di cui all'art. 2409 c.c. e la loro eliminazione, con la restituzione della società all'ordinario corso gestionale; per tale ragione, deve ritenersi che la sostituzione degli organi societari non importi, escludendo ogni valutazione da parte del tribunale, l'automatica improcedibilità del ricorso, dovendo, al contrario, il collegio esaminare la sussistenza dei presupposti, indicati chiaramente dalla legge, per la sospensione del procedimento.

In questa prospettiva, in caso di sostituzione degli amministratori e dei sindaci, il tribunale è, comunque, chiamato a valutare sia l'adeguata professionalità dei nuovi soggetti nominati dall'assemblea, sia l'attività che costoro hanno compiuto e intendono compiere per rimuovere le violazioni denunziate, attività sulle quali dovranno riferire al tribunale medesimo, che procederà, ove occorra, anche in tale ipotesi, alla loro revoca ed alla nomina di un amministratore giudiziario. In altre parole, pur in presenza della sostituzione degli amministratori (e dei sindaci), il tribunale ben può procedere all'ispezione allorquando il nuovo organo gestorio non offra sufficienti garanzie, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, in ordine alla volontà di intraprendere una seria verifica sulle lamentate gravi irregolarità ed al porre in essere i provvedimenti conseguenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)