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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18978 - pubb. 07/02/2018.

Impugnazione ex art. 66 l.f. della rinuncia all’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva


Appello di Napoli, 12 Gennaio 2018. Pres., est. Celentano.

Fallimento – Successione – Legittimario pretermesso – Rinuncia all’azione  di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva – Impugnazione della rinuncia – Applicabilità dell’ art. 524 c.c. ai creditori e al curatore del fallimento del legittimario pretermesso

Fallimento – Successione – Legittimario pretermesso – Rinuncia all’eredità – Rinuncia all’azione  di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva – Principio di eguaglianza – Impugnazione della rinuncia – Revoca – Applicabilità dell’ art. 524 c.c. ai creditori e al curatore del fallimento del legittimario pretermesso – Natura dell’ art. 524 c.c.


In ossequio al principio costituzionale di eguaglianza, anche la rinuncia del legittimario pretermesso all’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva può essere impugnata, a tutela delle rispettive ragioni, dai suoi creditori, in base a quanto stabilito all’art. 524 c.c., e dal curatore del fallimento del legittimario, in forza del combinato disposto degli artt. 66, co.1 l.fall. e 524 c.c. (Mariarosaria Coppola) (riproduzione riservata)

Sotto il profilo sostanziale, in virtù del principio di coerenza del sistema normativo e di quello di eguaglianza ex art. 3 Cost., pur non essendo il legittimario per ciò solo chiamato all’eredità, non v’è differenza tra la situazione dei creditori del legittimario pretermesso che abbia rinunciato all’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva e quella dei creditori del legittimario semplicemente leso che abbia rinunciato all’eredità, dovendosi, pertanto, riconoscere ai creditori – o al curatore del fallimento – del legittimario pretermesso che abbia rinunciato all’azione di riduzione la possibilità di tutelare le loro ragioni – o, rispettivamente, le ragioni della massa dei creditori concorrenti nel fallimento – utilizzando, direttamente o analogicamente, il rimedio di cui all’art. 524 c.c. (Mariarosaria Coppola) (riproduzione riservata)

La necessità di garantire il rispetto del principio di eguaglianza sostanziale consente di negare il postulato carattere eccezionale della norma di cui all’art. 524 c.c. che, al contrario, pur presentando alcuni elementi di specialità, disciplina, in linea con i principi generali dell’ordinamento giuridico di cui è espressione, uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale affine a quelli previsti dagli artt. 2900 e 2901 c.c. (Mariarosaria Coppola) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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