Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18948 - pubb. 03/02/2018

Liquidazione dei compensi dell'avvocato da parte del giudice

Cassazione civile, sez. II, 19 Gennaio 2018, n. 1357. Est. Grasso.


Avvocato - Liquidazione del compenso - Rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 - Prevalenza sul D.M. n. 140 per ragioni di specialità



Il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Cass. civ. Sez. II, Ord., 19-01-2018, n. 1357

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

omissis

Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con decreto depositato il 3/5/2016, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di L.P.A. la somma di Euro 2.165,00, a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 270,00, oltre spese vive per Euro 8,00 e accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;

che avverso il predetto decreto il L. propone ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l'art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale;

che l'Amministrazione intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

considerato che la tesi del Ministero controricorrente, secondo la quale il D.M. Giustizia 10 marzo 2014, art. 55 nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non poteva considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa", non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140 risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa;

considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi Euro 270,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto dl valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4 cit.);

considerato che a motivo dell'esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in Euro 1.198,5 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11 con distrazione in favore dagli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Perugia, l'importo complessivo di Euro 1.198,5, oltre spese generali e accessori, oltre spese vive per e 8,00, distratto in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio; condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore avv.ti Giovambattista Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Ranieri Roda, liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018


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