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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18946 - pubb. 03/02/2018.

Non sono impugnabili la nomina del liquidatore e la qualificazione del concordato in continuità o con cessione dei beni


Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2017, n. 19925. Est. Bisogni.

Concordato preventivo - Omologazione - Nomina del liquidatore - Lesione del diritto del debitore a regolare la crisi - Esclusione - Impugnabilità per cassazione - Esclusione

Concordato preventivo - Qualificazione del concordato come concordato con cessione dei beni anziché con continuità aziendale - Lesione del diritto della parte - Esclusione - Impugnabilità per cassazione - Esclusione


Il decreto con il quale il tribunale, in sede di omologazione, provvede alla nomina del liquidatore giudiziale senza mutare i termini della proposta approvata, non lede il diritto del debitore a regolare la propria insolvenza secondo le clausole ivi inserite, sicché, in quanto privo di carattere decisorio, non è impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111., comma 7, Cost. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La qualificazione del concordato come concordato con cessione dei beni anziché con continuità aziendale non può essere ritenuta parte della proposta del concordato che, se disattesa, configura una lesione del diritto della parte ricorribile per cassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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