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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18901 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 1997, n. 3667. Est. Vitrone.

Avviso di accertamento per crediti conseguenti a presupposti verificatisi prima della dichiarazione di fallimento - Relativa notifica anche al fallito - Necessità - Impugnazione - Legittimazione del fallito - Ammissibilità - Condizioni - Termini per l'impugnazione - Decorrenza dalla data dell'avvenuta consegna dell'accertamento - Configurabilità - Impugnazione del fallito - Rimessione in termini del curatore - Esclusione


L'accertamento tributario inerente a crediti, i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche sanzionatori, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo. Da ciò deriva che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari, è eccezionalmente abilitato a provvedere alla tutela giurisdizionale ad essi correlata, sicché, pur in mancanza di una esplicita prescrizione normativa al riguardo, deve ritenersi che il curatore non è gravato da un mero onere di informazione nei confronti del fallito, ma è obbligato a trasmettergli tutti gli atti relativi a quelle situazioni giuridiche che siano suscettibili di incidere, dopo la chiusura del fallimento, nella sua sfera patrimoniale; pertanto, allorquando il curatore si sia disinteressato del rapporto tributario sorto nei confronti del fallito, il termine per impugnare l'atto di accertamento non decorre nei suoi confronti se non dal momento in cui l'accertamento stesso sia portato a sua conoscenza. Peraltro la opposizione del fallito non vale a rimettere in termini il curatore che, ricevuta la notificazione dell'avviso di accertamento, abbia tralasciato di attivarsi con la proposizione dell'opposizione nei termini di legge. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Michele CANTILLO Presidente

" Ugo VITRONE Rel. Consigliere

" Giulio GRAZIADEI "

" Francesco Maria FIORETTTI "

" Renato RORDORF "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Ricorrente

contro

GIOMI GIORDANO, BUONCRISTIANI MARIO;

Intimati

e sul 2^ ricorso n. 08560/94 proposto da:

BUONCRISTIANI MARIO, quale Curatore del fallimento di GIOMI GIORDANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 15, presso l'avvocato G. DE TOMMASO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO TOZZI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

Intimato

avverso la decisione n. 1516/93 della Commissione Tributaria Centrale depositata il 07/04/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/11/96 dal Relatore Consigliere Dott. Ugo VITRONE;
udito per il ricorrente l'Avvocato De Tommaso, con delega, che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo ed assorbimento del 1^ quanto al ricorso principale, rigetto del controricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sei ricorsi depositati il 17 novembre 1982 Giomi Giordano e Buoncristiani Mario quest'ultimo nella sua qualità di curatore del fallimento di Giomi Giordano, esponevano congiuntamente che nel giugno luglio 1980 l'Ufficio I.V.A. di Grosseto aveva notificato al curatore del fallimento Giomi sei avvisi di rettifica con irrogazione di sanzioni, pene pecuniarie ed accessori, relativi alle dichiarazioni I.V.A. 1975 79, e che, in mancanza di qualsiasi opposizione, nel 1981 la pretesa fiscale era stata ammessa al passivo fallimentare. Ciò premesso gli istanti, deducendo che gli avvisi erano stati notificati solo al curatore e non pure al contribuente fallito, chiedevano alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Grosseto dichiararsi privi di efficacia gli avvisi anzidetti, poiché il contribuente intendeva domandare l'applicazione del condono di cui agli artt. 25 e segg. del sopraggiunto D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Successivamente, in data 23 novembre 1982, gli istanti presentavano le dichiarazioni integrative prescritte dalla legge per le annualità in contestazione, sottoscritte congiuntamente dal contribuente fallito e dal curatore del fallimento.
I sei ricorsi venivano dichiarati inammissibili dalla commissione adita, con sei pronunce confermate dalla Commissione di Secondo Grado in data 15 maggio 1985 - 5 febbraio 1987.
Ricorrevano i soccombenti e la Commissione Tributaria Centrale, con decisione del 13 gennaio 7 aprile 1993, riuniti tutti i ricorsi, dichiarava inammissibili quelli del curatore e, in accoglimento di quelli proposti dal contribuente fallito lo ammetteva alla procedura di condono, disponendo la sospensione del giudizio. Osservava la Commissione che non poteva dubitarsi della inammissibilità del ricorso proposto dal curatore, il quale non aveva tempestivamente contestato la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, ne' si era opposto all'ammissione dei crediti in sede di valutazione dell'istanza di insinuazione tardiva nel passivo fallimentare. Tempestivo doveva invece essere ritenuto il ricorso del fallito al quale nessun avviso era mai stato notificato e che aveva perciò avuto conoscenza della pretesa tributaria solo nel momento in cui il curatore lo aveva posto al corrente della sua iniziativa diretta a ottenere dal giudice delegato l'autorizzazione a sottoscrivere i ricorsi e a presentare le denunce integrative dell'I.V.A. omessa. La tempestività dei ricorsi del fallito comportava anche che essi dovessero essere ritenuti ammissibili a causa della completa indifferenza mostrata dal curatore fallimentare rispetto alla possibilità di ammissione del contribuente al condono fiscale, previo adempimento degli oneri di legge.
Contro la decisione ricorre per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato con tre motivi.
Resiste con controricorso Buoncristiani Mario nella sua qualità di curatore del fallimento di Giomi Giordano e propone contestuale ricorso incidentale affidato a due motivi.
Non ha presentato difese Giomi Giordano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta preliminarmente la riunione delle impugnazione proposte contro la medesima decisione.
Dev'essere quindi esaminato con priorità, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Amministrazione Finanziaria denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 e 43 l. fall., 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e degli articoli da 25 a 35 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art.360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che la decisione impugnata avrebbe errato nel non considerare che dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente gli atti impositivi vanno notificati esclusivamente al curatore, unico soggetto legittimato all'eventuale impugnazione;
l'esistenza di una legittimazione del fallito in caso di inerzia del curatore potrebbe, infatti, essere ammessa solo nel caso in cui la sua azione fosse diretta a salvaguardare beni e crediti acquisibili alla massa fallimentare e non pure nel caso in cui fosse volta a far dichiarare l'inesistenza di crediti nei confronti del fallimento;
inoltre la legittimazione eccezionale del fallito non lo avrebbe esentato, in ogni caso, dal rispetto del termine previsto dalla legge per l'impugnazione avverso gli atti impositivi, il quale decorre dalla loro notificazione nei confronti del curatore;
l'inerzia di quest'ultimo avrebbe dovuto infine formare oggetto di accertamento preventivo da parte del giudice tributario, non essendo essa ravvisabile allorquando la mancata proposizione dell'impugnazione avesse costituito oggetto di una preventiva valutazione da parte degli organi del fallimento. In conclusione, perciò, secondo il ricorrente, non ricorrerebbero nella specie le condizioni di legge che consentono di ravvisare la legittimazione attiva del fallito, i cui ricorsi avrebbero dovuto essere considerati perciò inammissibili e, in subordine, tardivi. Unitamente al secondo motivo del ricorso principale possono essere esaminati i motivi del ricorso incidentale con il quale il curatore si duole dell'esclusione della legittimazione attiva della curatela, la quale ha agito in giudizio per far accertare la inopponibilità al fallimento della pretesa tributaria poiché, dovendo ritenersi tempestiva l'impugnazione del fallito controgli avvisi di accertamento a lui mai notificati, la controversia avrebbe dovuto trovare la sua definizione con l'applicazione del condono introdotto dalla legge sopravvenuta, restando così preclusa l'acquisizione al passivo fallimentare dei crediti vantati dall'Amministrazione Finanziaria.
Le censure dell'Amministrazione Finanziaria non possono trovare raccoglimento, opponendovisi l'interpretazione assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento tributario inerente a crediti, i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev'essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche sanzionatori, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo. Da ciò deriva che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari, è eccezionalmente abilitato a provvedere alla tutela giurisdizionale ad essi correlata, sicché, pur in mancanza di una esplicita prescrizione normativa al riguardo, deve ritenersi che il curatore non è gravato da un mero onere di informazione nei confronti del fallito, ma è obbligato a trasmettergli tutti gli atti relativi a quelle situazioni giuridiche che siano suscettibili di incidere, dopo la chiusura del fallimento, nella sua sfera patrimoniale;
pertanto, allorquando il curatore si sia disinteressato del rapporto tributario sorto nei confronti del fallito, il termine per impugnare l'atto di accertamento non decorre nei suoi confronti se non dal momento in cui l'accertamento stesso sia stato portato a sua conoscenza (Cass. 20 marzo 1993, n. 3321; 17 marzo 1995, n. 3094; 11 luglio 1995, n. 7561). L'orientamento prevalente merita di essere confermato se si considera che il fallito non è completamente assoggettato alla procedura fallimentare poiché, anche se non è ammesso ad impugnare lo stato passivo perché ciò finirebbe col frustrare l'interesse dei creditori concorrenti ad una sollecita ripartizione percentuale dell'attivo fallimentare, è tuttavia ben presente nel corso della procedura alla quale partecipa, poiché non solo ha una generale legittimazione a reclamare contro i decreti del giudice delegato (artt. 26 1. fall.) e contro gli atti del curatore (art. 36 1. fall.), ma dev'essere sentito in una serie di circostanze come ad esempio in occasione dell'autorizzazione al curatore a compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 35 l. fall.); dev'essere avvisto perché possa partecipare alla redazione dell'inventario (art. 87 1. fall.); dev'essere sentito prima della formazione dello stato passivo (art. 95 l. fall.) e partecipa alla verificazione del medesimo (art. 96 l. fall.); deve ricevere comunicazione del deposito del rendiconto del curatore e della fissazione dell'udienza per la sua discussione (art. 116 l. fall.) e dev'essere sentito sui reclami proposti contro il decreto di chiusura del fallimento (art.119 l. fall.). Come può desumersi dalla sommaria e incompleta ricognizione della legge fallimentare, il curatore, che è investito dell'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato, non è chiamato a curare esclusivamente l'interesse dei creditori concorrenti, ma deve tutelare nel contempo quello del fallito a non trovarsi esposto, dopo la chiusura del fallimento (art. 120 l. fall.) a pretese dei creditori che avrebbero potuto essere contestate con una più solerte gestione da parte del curatore.
Va considerato, inoltre, con particolare riferimento ai rapporti tributari, che essi sono suscettibili, talora, di effetti penali, e ciò comporta che il diritto di difesa del contribuente dev'essere assolutamente assicurato, e dev'essergli consentito di contestare tempestivamente la fondatezza della pretesa tributaria, come può desumersi dalla espressa previsione della facoltà di intervento nei giudizi in cui sono coinvolte questioni dalle quali potrebbe dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico (art. 43 capov. l. fall.).
Deve perciò ribadirsi che il fallito è legittimato in via eccezionale a impugnare l'accertamento tributario dal momento in cui esso, in mancanza di notifica personale, sia pervenuto a sua conoscenza, tutte le volte che il curatore, destinatario della notificazione relativa, non abbia azionato neppure il primo grado del contenzioso (Cass. 9 agosto 1996, n. 7308) e non risulti che tale comportamento sia derivato dal diniego dell'autorizzazione del giudice delegato ad agire in giudizio, poiché in tal caso non potrebbe imputarsi al curatore alcuna inerzia, ma solo l'adesione ad una scelta di convenienza in ordine alla prevedibile mancanza di risultati utili della contestazione della pretesa tributaria. E, poiché nella specie non risulta che il credito
dell'Amministrazione finanziaria sia stato ammesso al passivo per avere il giudice delegato negato l'autorizzazione alla proposizione dell'opposizione contro l'avviso di accertamento, non può essere contestata la legittimazione attiva del fallito.
Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale comporta, in forza delle considerazioni che sono state svolte al riguardo, anche quello del ricorso incidentale della curatela, non potendo dubitarsi che l'opposizione del fallito non vale a rimettere in termini il curatore che, ricevuta la notificazione dell'avviso di accertamento abbia tralasciato di attivarsi con la proposizione dell'opposizione nei termini di legge.
Passando all'esame del primo motivo del ricorso principale, va presa in considerazione la censura con la quale l'Amministrazione denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 25 e seguenti del D.L. 10 luglio 1982, n. 482 (NDR: così nel testo), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e dei principi generali in materia di condono tributario, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., ed osserva che erroneamente la decisione impugnata ha ammesso il Giomi alla definizione agevolata della controversia prevista dal provvedimento di condono invocato dal contribuente; e ciò perché tale provvedimento è diretto alla eliminazione del contenzioso in atto:
nella specie, l'opposizione tardiva del contribuente, come risulta senza alcuna contestazione dagli atti, non è rivolta a contestare l'esistenza o l'importo del credito vantato nei suoi confronti dall'Amministrazione Finanziaria, poiché il Giomi ha agito al solo scopo di ottenere la definizione delle sue pendenze tributarie, non contestate, attraverso la presentazione delle dichiarazioni integrate previste dalla legge di condono, e ciò comporta che la proposta opposizione verrebbe ad atteggiarsi come mera azione di accertamento del diritto del contribuente ad avvalersi del condono, azione che non è prevista ne' dalla disciplina del contenzioso tributario, ne', specificamente, da quella contenuta nei provvedimenti di condono.
La censura è fondata poiché il condono non può trovare applicazione nei confronti degli accertamenti divenuti definitivi:
occorre quindi che l'avviso di accertamento abbia dato luogo ad un contenzioso, il quale possa esser definito con l'estinzione della controversia a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa che risulti non inferiore a una determinata percentuale dell'imposta accertata dall'Ufficio.
Nella specie il Giomi si è avvalso del suo diritto all'impugnazione tardiva degli avvisi di accertamento al solo fine di ottenere il beneficio del pagamento di un imposta in misura ridotta rispetto a quella già ammessa al passivo del fallimento, senza addurre, però, validi motivi i quali possano giustificare la convenienza dell'Amministrazione Finanziaria ad accertare l'istanza di condono attraverso l'eliminazione del contenzioso, che costituisce la finalità ispiratrice del provvedimento di condono; questo prevede infatti la definizione agevolata delle pendenze tributarie come risulta dall'epigrafe del D.L. n. 429 del 1982 (norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) e dal titolo secondo del predetto decreto, contenente le disposizioni specificamente dirette alla definizione agevolata di dette pendenze.
La censura merita accoglimento poiché pur non potendo contestarsi il diritto del contribuente fallito a impugnare tardivamente l'avviso di accertamento notificato al solo curatore, l'impugnazione non può essere però consentita a fini meramente strumentali, per creare cioè artificiosamente un contenzioso che permette il pagamento di una minor imposta rispetto a quanto accertato, poiché il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando ha per contropartita l'eliminazione di un contenzioso, mentre non può essere accettato in assenza di specifiche contestazioni contro l'accertamento il quale, diversamente, sarebbe divenuto definitivo e sarebbe rimasto sottratto ad ogni condono.
L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe l'esame delle questioni sollevate col terzo motivo, avente natura subordinata, con il quale si pone in discussione l'estenzione del condono, nell'ipotesi di conferma della ammissibilità del beneficio in favore del contribuente.
In conclusione, perciò, il primo motivo di ricorso dev'essere accolto e, rigettato il secondo motivo e assorbito il terzo, anche il ricorso incidentale dev'essere respinto: ne consegue la cassazione della decisione impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, dev'essere rigettata l'impugnazione proposta contro la decisione della Commissione Tributaria di Secondo Grado, previa modificazione e integrazione della motivazione con le considerazioni innanzi formulate.
La natura delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte induce a disporre la compensazione totale delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l'impugnazione proposta da Giomi Giordano e dal curatore del fallimento di quest'ultimo contro la decisione della Commissione Tributaria di Secondo Grado. Dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 1996.