Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18891 - pubb. 10/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2003, n. 1396. Est. Marziale.


Perdita della capacità di stare in giudizio del fallito - Automatismo - Esclusione - Condizioni - Conseguenze dell'inerzia degli organi fallimentari



La perdita della capacità processuale del fallito non si determina automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento, ma solo a seguito del concreto esercizio, da parte del curatore, del potere di "stare in giudizio" nelle controversie contemplate dall'art. 43, primo comma, legge fall. Ne consegue che, prima di tale momento, gli atti compiuti dal fallito o posti in essere nei suoi confronti non sono nulli (e, come tali, totalmente privi di effetti), ma solo inopponibili alla massa dei creditori, in quanto l'eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo vincolare tali soggetti, rimasti estranei al suo svolgimento, è invece pienamente efficace nei confronti del fallito tornato "in bonis". (massima ufficiale)


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