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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18890 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2003, n. 2965. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Eccezione della controparte o rilievo di ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Decreto ingiuntivo in favore del fallito notificato dopo il fallimento - Valida instaurazione del rapporto processuale - Sussistenza


La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, ne' il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità, e il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 legge fall.). Pertanto, nel caso di decreto ingiuntivo emesso prima della dichiarazione di fallimento del richiedente e notificato, dal difensore di quest'ultimo, al debitore dopo la dichiarazione di fallimento, il relativo rapporto processuale è validamente instaurato con la predetta notifica e prosegue tra le parti originarie, anche in sede di opposizione, sino a quando il difensore dichiari in giudizio l'evento interruttivo o il curatore si costituisca. (massima ufficiale)

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