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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18885 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 30 Agosto 2004, n. 17418. Est. Gilardi.

Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Carattere relativo - Rilevabilità d'ufficio o eccezione della controparte - Esclusione - Presupposti


La perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è concesso eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione ne' il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità. (massima ufficiale)

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