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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18873 - pubb. 10/01/2017.

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Cassazione civile, sez. III, 19 Aprile 2011. Est. D'Amico.

Azione revocatoria ordinaria - Dichiarazione di fallimento successiva alla proposizione dell'azione revocatoria - Subentro del curatore fallimentare - Esclusività del diritto di proseguire il giudizio - Sussistenza - Limiti - Giudizio che coinvolge anche un terzo - Legittimazione del creditore originario - Permanenza - Fondamento


Il principio secondo cui, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, ove il curatore subentri nel giudizio, ai sensi dell'art. 66 della legge fallimentare, vengono meno la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario, opera solo quando si tratti di azione revocatoria ordinaria proposta esclusivamente nei confronti del debitore poi fallito; ne consegue che, qualora l'originaria domanda sia stata proposta anche nei confronti di un terzo, rispetto al quale la curatela fallimentare non vanta alcuna pretesa, il creditore che ha introdotto il giudizio è legittimato a riassumerlo dopo l'interruzione conseguente alla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

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