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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18870 - pubb. 10/01/2017.

Eccezionale legittimazione suppletiva del fallito relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento


Cassazione civile, sez. II, 20 Marzo 2012. Est. Bursese.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Rapporti patrimoniali compresi nel fallimento - Disinteresse od inerzia degli organi fallimentari - Eccezionale legittimazione suppletiva del fallito - Condizioni - Valutazione negativa della convenienza del giudizio ad opera degli organi fallimentari - Rilevanza - Limiti - Espresso riconoscimento della facoltà del fallito di agire in proprio - Sufficienza ai fini della legittimazione - Fattispecie


In tema di cosiddetta eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalle fallite in proprio, a tanto facoltizzate dal giudice delegato, avverso sentenza di cui era parte la curatela del fallimento, la quale aveva deciso di non proporre impugnazione e di prestare acquiescenza alla pronuncia). (massima ufficiale)

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