ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18868 - pubb. 10/01/2017.

.


Cassazione civile, sez. I, 14 Maggio 2012. Est. Ceccherini.

Controversie sui rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento - Legittimazione processuale del curatore - Spettanza - Legittimazione processuale del fallito - Eccezionale sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa ad intervento del fallito in appello con impugnazione autonoma


Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, ai sensi dell'art. 43, primo comma, legge fall., spettando al fallito una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, ipotesi da escludere dunque allorché il curatore sia parte, indipendentemente dalla sua concreta condotta processuale; il fallito può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento ex art. 43, secondo comma, legge fall., cioè per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico, o nei limiti dell'intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore. (Nella specie, il soggetto, convenuto in giudizio per la risoluzione di un preliminare, era fallito nel corso del processo di primo grado, ove aveva proposto domanda riconvenzionale ex art. 2932 cod. civ. ed al medesimo era subentrato il curatore, che viceversa aveva esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto, con gli effetti dichiarati dal tribunale; la S.C. ha cassato la decisione di appello che, ammettendo l'intervento del fallito in sede di gravame quale esercizio di un autonomo potere di impugnazione e accogliendone la domanda di trasferimento del bene "col vincolo di legge a favore della curatela", aveva violato, alla luce del principio enunciato, il giudicato interno alla sentenza di primo grado). (massima ufficiale)

Il testo integrale