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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18830 - pubb. 25/01/2018.

Crediti nascenti da nuovi contratti stipulati in corso di esecuzione del concordato e prededuzione


Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 2018, n. 380. Est. Magda Cristiano.

Concordato preventivo - Crediti nascenti da nuovi contratti stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato - Sorti in funzione della procedura - Prededuzione nel fallimento consecutivo

Concordato preventivo - Chiusura - cessazione del regime di amministrazione dei beni - piena disponibilità del proprio patrimonio - Esclusione - Patrimonio vincolato all'attuazione degli obblighi assunti con la proposta omologata - Commissario giudiziale tenuto alla sorveglianza dell'adempimento secondo le modalità stabilite nel provvedimento di omologazione

Concordato preventivo -  Esecuzione - Necessità di contrarre nuove obbligazioni per il perseguimento degli obiettivi previsti dal piano - Obbligazioni sorte in funzione della procedura


I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell'adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La chiusura del concordato preventivo che, ai sensi dell'art. 181 l. fall., fa seguito alla definitività del decreto o della sentenza di omologazione, pur determinando la cessazione del regime di amministrazione dei beni previsto, durante il corso della procedura, dall'art. 167, non comporta (salvo che alla data dell'omologazione il concordato sia stato già interamente eseguito) l'acquisizione in capo al debitore della piena disponibilità del proprio patrimonio, che resta vincolato all'attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta omologata, dei quali il commissario giudiziale, come espressamente stabilito dall'art. 185, è tenuto a sorvegliare l'adempimento, "secondo le modalità stabilite nella sentenza (o nel decreto) di omologazione".

La fase di esecuzione, nella quale - come si desume dalla stessa rubrica dell'art. 185 - si estrinseca l'adempimento del concordato, non allora può ritenersi scissa, e come a sè stante, rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta: l'assoggettamento del debitore, dopo l'omologazione, all'osservanza del provvedimento giurisdizionale emesso ai sensi dell'art. 180, implica infatti la necessità che egli indirizzi il proprio agire al conseguimento degli obiettivi prefigurati nella proposta presentata ed approvata dai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'adempimento del concordato con continuità aziendale può richiedere il compimento di attività più o meno complesse, che, in via meramente esemplificativa, potranno variare dalla mera cessione dei beni ai creditori a titolo solutorio, al trasferimento al liquidatore dei poteri di amministrazione e di disposizione del patrimonio aziendale, alla prosecuzione della gestione dell'impresa secondo criteri predeterminati, in vista della sua cessione o della realizzazione delle liquidità necessarie per far fronte ai pagamenti, sino all'attuazione di vere e proprie operazioni di ricapitalizzazione, di riqualificazione e di ristrutturazione societaria, occorrenti per il compimento degli atti finalizzati all'estinzione delle passività. E' ben possibile, dunque, che, nel corso dell'esecuzione del concordato, e proprio allo scopo di darvi adempimento, il debitore si trovi nella necessità di contrarre nuove obbligazioni, che, in tal caso, siccome traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte "in funzione" della procedura (cfr. Cass., ord., n. 17911/2016). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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