Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18814 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 11 Dicembre 2017. .


Concordato preventivo - Inadempimento ai debiti falcidiati - Istanza di fallimento - Ammissibilità



Non vi sono preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società con concordato preventivo omologato ove si faccia questione dell'inadempimento di debiti già sussistenti alla data del ricorso per concordato che con l'omologazione siano stati modificati, dovendosi comunque verificare all'epoca della decisione così sollecitata i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall.

In tal caso, l'azione esperita dal creditore costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ex art. 6 l.fall., non condizionata dal precetto di cui all'art. 184 l.fall. e dunque a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo, il cui procedimento andrebbe attivato solo se l'istante facesse valere non il credito nella misura ristrutturata (e dunque falcidiata) ma in quella originaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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