Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18810 - pubb. 23/01/2018

Incapienza dell'attivo e pagamento di crediti prededucibili concorrenti

Appello L'Aquila, 06 Luglio 2017. Est. D'Orazio.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Concorso di più crediti ammessi in prededuzione - Riparto “pro quota” e per grado corrispondenti al rispetto delle rispettive cause di prelazione - Criterio cronologico del “prior in tempore potior in jure” - Esclusione



In caso di concorso di più crediti egualmente ammessi in prededuzione (nella specie, l’uno relativo al trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente e gli altri in capo all’INPS, gestore del Fondo di garanzia, a titolo di surroga per avere pagato altri lavoratori della medesima impresa) e qualora non risulti una completa capienza dell’attivo, non potendo tali debiti essere pagati a mano a mano che essi vengono a scadenza, trova applicazione la comune regola del riparto “pro quota” e per grado corrispondenti al rispetto delle rispettive cause di prelazione e del rango assegnato dalla legge a ciascun credito, dovendosi dunque escludere che il loro soddisfacimento possa aver luogo alla stregua del criterio cronologico del “prior in tempore potior in jure” (Cass. Civ., 3 marzo 2011, n. 5141). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Carlo Galanti


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