Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18807 - pubb. 11/01/2017

.

Cassazione civile, sez. VI, 06 Giugno 2014, n. 12789. Pres., est. Cicala.


Fallimento del contribuente - Atti del procedimento tributario successivi a tale dichiarazione - Intestazione alla curatela - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione di cartella esattoriale a società fallita



La dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Ne consegue che gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale e, quale legale rappresentante della stessa, il curatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'accertamento notificato, dopo la dichiarazione di fallimento, alla società fallita non costituisse valido presupposto per una cartella esattoriale a carico del fallimento). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale