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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18767 - pubb. 17/01/2018.

L’utilizzo della somma mutuata per ripagare debiti precedenti non comporta la nullità del mutuo


Tribunale di Chieti, 02 Novembre 2017. Est. Cozzolino.

Mutuo fondiario – Utilizzato per ripagare debiti preesistenti – Azione di nullità del contratto di mutuo per difetto di causa o per simulazione di trasformazione di credito chirografario in credito ipotecario – Formulata dalla società mutuataria in bonis – Fallimento della società attrice – Competenza del tribunale fallimentare – Esclusione – Nullità del contratto – Esclusione


L’utilizzo della somma mutuata per estinguere precedenti passività è riconducibile alla libera iniziativa della parte mutuataria e costituisce un fatto del tutto estraneo alla causa del contratto, dato che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo.
Ove la domanda di accertamento della nullità contrattuale venga avanzata dalla società in bonis, senza che il convenuto formuli alcuna domanda riconvenzionale nei confronti della curatela, è escluso che per effetto della dichiarazione di fallimento dell’attrice la competenza a conoscere della controversia spetti al tribunale fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Ernestina De Medio


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