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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18731 - pubb. 12/01/2018.

Potere del contraente in bonis di risolvere i contratti pendenti


Tribunale di Torre Annunziata, 29 Novembre 2017. Est. Valentina Vitulano.

Fallimento – Contratti pendenti – Recesso e risoluzione da parte del contraente in bonis – Possibilità di esercitarli – Insussistenza – Conseguenze


Una volta intervenuta la declaratoria di fallimento di uno dei contraenti, alla controparte in bonis non è consentito nè recedere dal contratto, nè tantomeno agire in giudizio per conseguire una declaratoria di sua risoluzione, neanche allegando che sia il primo, sia i secondi, si siano già compiutamente verificati anteriormente al fallimento, in quanto il fallimento, privando il fallito della disponibilità dei suoi e determinando l'apertura del concorso dei creditori, fissa la situazione giuridica di questi ultimi e rende loro inopponibile ogni successiva azione del contraente in bonis, che miri a modificare in proprio favore la situazione come cristallizzata dal fallimento. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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