Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18602 - pubb. 06/12/2017

L'amministratore nominato dal tribunale in sostituzione dell'assemblea non riveste la qualità di ausiliario del giudice

Cassazione civile, sez. II, 21 Settembre 2017, n. 21966. Est. Federico.


Condominio - Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Ausiliario del giudice - Esclusione - Mandatario dei condomini - Configurabilità - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 c.c. - Fattispecie



In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129, comma 1, c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato: in conseguenza, lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione, tra le voci del rendiconto consuntivo, del compenso in favore dell'amministratore nominato dal tribunale). (massima ufficiale)


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