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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18585 - pubb. 02/12/2017.

Data certa: prova del momento di conclusione del negozio e documentazione proveniente dalla società in bonis


Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23582. Est. Di Marzio.

Fallimento - Accertamento del passivo - Credito documentato da scrittura privata non avente data certa - Prova del momento di conclusione del negozio - Deduzione di fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie


In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall'art. 2704 c.c., ivi compresa la documentazione proveniente dalla società “in bonis”, ove tale documentazione sia idonea allo scopo. (Nella specie, riguardante un contratto di licenza di marchio nel quale erano subentrate il creditore istante e la società “in bonis”, poi fallita, la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato rilievo, ai fini della certezza della data del contratto, alle scritture contabili e al bilancio della fallita, attestante l’uso del marchio, a una lettera inviata a mezzo fax dalla società concernente la ricezione delle fatture relative al credito insinuato e ad una richiesta di pagamento inviata con raccomandata riferita alle medesime fatture). (massima ufficiale)

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