Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18572 - pubb. 01/12/2017

Revocatoria di rimesse effettuate sul conto corrente del fallito ma eseguite con danaro di terzi

Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23597. Est. Loredana Nazzicone.


Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Conto corrente bancario - Fallimento del titolare - Rimesse sul conto corrente da parte di un terzo - Revocabilità - Condizioni - Onere della prova - Ripartizione



In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio, sicché il creditore convenuto in revocatoria è onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito. (massima ufficiale)


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