ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18569 - pubb. 30/11/2017.

Decorrenza del termine per il reclamo ex art. 36 l.f. e conoscibilità con l’ordinaria diligenza. Affitto di azienda, stima e pubblicità


Tribunale di Trento, 07 Novembre 2017. Est. Monica Attanasio.

Fallimento - Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori - Decorrenza del termine per l’impugnazione - Conoscibilità con l’ordinaria diligenza

Fallimento - Affitto di azienda - Modalità di scelta del contraente - Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 107 l.f. - Mancanza di pubblicità e perizia - Fattispecie


Una ricostruzione ermeneutica dell’art. 36 l. fall., che equipara la conoscenza effettiva ed integrale dell’atto da impugnare alla sua conoscibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza, non comporta alcuna compromissione del diritto di difesa della parte legittimata al reclamo e realizza un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco: non pare, infatti, ragionevole che le esigenze di speditezza della procedura, rispondenti ad un interesse pubblico, possano soccombere pur quando l’onere di diligenza richiesto alla parte si presenti minimo, consistendo nella semplice presentazione di una tempestiva istanza di accesso agli atti. Al tempo stesso, questa ricostruzione appare coerente col disposto dell’art. 26 l.fall., ove l’esigenza di consolidamento degli atti della procedura è talmente avvertita che tale effetto consegue, “in ogni caso”, al decorso del termine di novanta giorni dal compimento dell’atto, e quindi anche a prescindere dalla sua conoscenza o conoscibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancanza di pubblicità e la mancanza della perizia di un operatore esperto potrebbero assumere rilievo solo nel caso in cui il curatore non avesse considerato l’offerta del reclamante, ovvero se nell’operare la scelta l’avesse esclusa per l’incongruenza del corrispettivo offerto. Pertanto, quand’anche i vizi lamentati dal reclamante fossero effettivamente sussistenti, essi sarebbero ininfluenti rispetto alla scelta compiuta dal curatore, nella misura in cui la loro assenza non avrebbe portato ad un esito diverso.

Tuttavia, poiché il reclamo ex art. 36 l. fall. è consentito solo per violazione di legge, il reclamante potrebbe lamentare soltanto l’utilizzo da parte del curatore di criteri in tutto o in parte diversi da quelli indicati dall’art. 104-bis l. fall., ovvero una loro valutazione manifestamente incongrua o fondata su presupposti di fatto palesemente errati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Erika Volpini


Il testo integrale