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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18559 - pubb. 29/11/2017.

Data certa e fallimento del terzo garante di ipoteca per debiti altrui


Cassazione civile, sez. I, 20 Novembre 2017, n. 27504. Est. Fichera.

Data certa dei documenti – Fatto impeditivo rilevabile d’ufficio – Inammissibilità della verificazione del credito ipotecario verso terzo datore di ipoteca fallito – Azione esecutiva del creditore ipotecario su beni del fallito


La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice.

Il creditore ipotecario non può avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo V della legge fallimentare, rivendicando un diritto reale di garanzia, concesso dal soggetto fallito quale terzo garante, per crediti nascenti da mutui accordati in favore di un soggetto diverso, in quanto non essendo creditore diretto del fallito, l'accertamento del relativo diritto non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume sua debitrice.

I titolari di diritti di reali di garanzia su beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito devono avvalersi, per la realizzazione delle loro pretese in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602, 603 e 604 c.p.c. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Gianni Tognoni


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