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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18558 - pubb. 29/11/2017.

Nella formazione dello stato passivo il curatore è terzo rispetto al fallito: disconoscimento di scrittura privata


Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2017. Est. Terrusi.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Formazione dello stato passivo - Curatore fallimentare - Posizione di terzo - Scrittura privata sottoscritta in apparenza dal fallito - Disciplina ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c. - Applicabilità nell'opposizione allo stato passivo - Esclusione - Contestazione dell’opponibilità del documento - Sufficienza


Ai fini della formazione dello stato passivo, il curatore, nella sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, deve considerarsi terzo rispetto a costui, e ciò anche con riferimento alle scritture private prodotte dal creditore a sostegno della domanda di ammissione al passivo e la cui sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione ex art. 98, comma 2, l.fall. è inapplicabile all’organo concorsuale la disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.c. e sull’onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare l’opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero apprezzamento del giudice. (massima ufficiale)

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