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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18551 - pubb. 28/11/2017.

Consecuzione tra le procedure e prededuzione


Tribunale di Reggio Emilia, 19 Ottobre 2017. Est. Stanzani Maserati.

Procedure concorsuali – Principio della consecuzione – Espressione della medesima crisi economica – Elementi sintomatici della continuazione

Fallimento – Prededuzione – Natura

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Natura


Perché possa esservi consecuzione tra più procedure, è di regola necessario che, con una valutazione condotta a posteriori, la seconda possa dirsi espressione della medesima crisi economica sottesa alla prima.

Elemento sintomatico della continuazione può essere rappresentato dalla coincidenza, in termini qualitativi e quantitativi, delle masse passive delle due procedure; inoltre, l'esistenza di uno iato temporale tra la prima e la seconda procedura, quand'anche non valga ad escluderne l'accertamento, può tuttavia incidere in termini negativi, posto che tanto più ampio sarà tale intervallo, tanto più difficile sarà desumere l'esistenza dell'identità della crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La prededuzione non è una caratteristica del credito che lo accompagna da quando esso viene ad esistenza sino alla sua definitiva estinzione, tratto che è invece proprio del privilegio, ma è una qualità che produce effetti solo nell'ambito del concorso in cui il credito stesso sorge (o eventualmente nell'ambito di quello ad esso legato da un nesso di consequenzialità). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura prevalentemente privatistica agli accordi di ristrutturazione dei debiti, che vengono così esclusi dal novero delle procedure concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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