Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18542 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 1962. .


Fallimento - Società - In genere - Chiusura del fallimento - Estinzione della società - Condizioni - Mancata riapertura del fallimento nel termine di cinque anni



Trasportando i principi che regolano la liquidazione e l'Estinzione delle societa nel campo della procedura di fallimento, deve ritenersi che in tanto la chiusura del fallimento di una societa produce la Estinzione della societa   stessa in quanto essa rimanga definitiva, e non si verifichino, invece, le condizioni che autorizzano la riapertura della procedura. Lungi dal parlare di una riapertura impossibile, per avvenuta definitiva Estinzione del soggetto passivo del fallimento, deve invece ritenersi che l'Estinzione della societa, a seguito del decreto di chiusura, e sottoposta alla condicio iuris che il fallimento non venga riaperto entro il termine di cinque anni a tale scopo fissato dall'art 121 legge fallimentare perche, nel caso di riapertura, l'Estinzione deve ritenersi non avvenuta. Non osta, pertanto, alla riapertura del fallimento di una societa il principio secondo il quale la società si estingue con la chiusura della procedura fallimentare. (massima ufficiale)