Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18537 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 1962. .


Fallimento - Riapertura del fallimento - Condizione - Portata della locuzione "Quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività" - Sopravvenienza o scoperta di nuovi cespiti precedentemente sconosciuti



In tema di riapertura del fallimento, con l'espressione 'quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attivita', l'art 121 della legge fallimentare ha voluto riassumere le due ipotesi della sopravvenienza di nuove attivita e della scoperta di attivita gia esistenti ma in precedenza ignorate, ipotesi che, nella legislazione anteriore, erano tenute distinte, dando luogo rispettivamente alla riapertura del fallimento   (art 815 cod comm) ed alla 'revocazione' della sentenza che aveva dichiarato la cessazione del fallimento (art 818 cod comm). Anche la scoperta di attivita prima ignorate realizza quindi l'ipotesi prevista dall'art 121 legge fallimentarè e certo, tuttavia, che la riapertura del fallimento non puo essere in alcun caso ordinata in base a diversa valutazione della stessa situazione di fatto che ha determinato la chiusura del fallimento, ma occorre che l'esistenza delle attivita sia stata ignorata al momento della chiusura del fallimento e la loro scoperta sia avvenuta in un momento successivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato