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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18533 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Ottobre 1978, n. 4509. Est. Scanzano.

Riapertura del fallimento - Natura - Impugnabilità in Cassazione - Soggetti legittimati - Termine - Decorrenza


Il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art 121 del RD 16 marzo 1942 n 267, dispone la riapertura del fallimento, ha Forma e natura sostanziale di sentenza, e, come tale, non essendo ne soggetto a gravame ne revocabile, e impugnabile con ricorso per Cassazione , a norma dell'art 111 della Costituzione. Questo ricorso, al quale devono ritenersi legittimati non solo i soggetti abilitati all'istanza di riapertura, ma ogni altro interessato, analogamente a quanto previsto dall'art 18 del citato decreto in tema di opposizione alla dichiarazione di fallimento, va proposto nel termine di sessanta giorni con decorso dalla pubblicazione per affissione della sentenza di riapertura (terzo comma del menzionato art 121, in relazione allo art 17 della stessa legge). (massima ufficiale)