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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18529 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Agosto 1997. Est. Bibolini.

Sentenza di riapertura - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Censure di nullità del procedimento per omessa convocazione del debitore e degli altri soggetti tenuti a risentire gli effetti della riapertura - Ammissibilità - Fondamento - Idoneità della pronunzia di riapertura a pregiudicare la posizione del debitore rispetto al provvedimento di chiusura - Conseguenze - Convocazione del debitore - Necessità


L'esplicita previsione di non impugnabilità della sentenza di riapertura del fallimento , contenuta nell'art. 121 della legge fallimentare, posta in relazione alla qualificazione formale dell'atto e alla sua idoneità a produrre in via definitiva, attesane la non revocabilità, riflessi pregiudizievoli per il debitore e per gli altri soggetti tenuti a risentirne gli effetti, rende ammissibile il ricorso straordinario contro la stessa, a norma dell'art. 111 Cost., derivando inoltre dalla detta idoneità pregiudizievole che i soggetti nei cui confronti la riapertura venga disposta debbano essere, pena la nullità del procedimento, preventivamente informati della relativa istanza e posti in condizione di esercitare il loro diritto di difesa mediante l'instaurazione del contraddittorio , non rilevando, in contrario, la mancanza di una espressa previsione normativa circa l'obbligatoria convocazione dei soggetti sopraindicati, tenuto conto per un verso delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale riguardo agli articoli 15 e 147 della stessa legge fallimentare, e per altro verso, direttamente, del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Presidente -

Dott. Gian Carlo BIBOLINI - Rel. Consigliere -

Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al numero di ruolo sopra indicato e vertente tra:

MAGLIANO EZIO, residente in Aosta, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Romanelli che lo rappresenta e difende con l'Avv. Alberto Jorio, giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

- ricorrente -

e

FALLIMENTO DELLA S.A.S. HONECONF DI EZIO MAGLIANO E C, NONCHÉ DEL SOCIO ACCOMANDATARIO SIG. MAGLIANO EZIO, in persona del curatore;

- intimato -

ed inoltre

MARTELLOZZO DONATELLA, CHALLANCIN PAOLA, CORTESE ANTONIO, COLLEONI ROMANO, VASER MILENA, LESNE AUGUSTA, SAVIN ANNAMARIA, BRUNET RENATA, BORETTAZ GILIOLA, PITET LIA, MARTINETTI DANIELA, VASER NELLY, VACHER ONORATA, BORDET ANGELA, COMMINET MIRELLA, JAQUIN LEA, TESONE FILOMENA, BERTI PATRIZIA, ANSELMO M. CATERINA, BERTSCHY CATERINA, JANS RINA MARIA, JUGLAIR ALDA, JANIN MARINA, COLIARD ORNELLA, PRADUROUX ADRIANA, JOLY MARIANGELA, PITET LEA, CREPALDI LUIGINA, BEZZAN DONATELLA, MORTELLA ANTONIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 86/95 pronunciata dal Tribunale di Aosta il giorno 17 marzo 1995;

sentito il consigliere relatore Dott. Gian Carlo Bibolini;

udito l'Avv. Enrico Romanelli il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

sentito il P.M. che nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della s.a.s. Honeconf e del socio accomandatario sig. Ezio Magliano era dichiarato chiuso dal Tribunale di Aosta in data 11 maggio 1994 ai sensi dell'art. 118 n. 3 L.F. Lo stesso Tribunale, provvedendo su istanza di trenta creditori rappresentati dall'Avv. Fognier, dopo avere rilevato l'esistenza di un deposito bancario intestato alla società già fallita con fondi per 15.000.000, e ricordato che il fallimento aveva ripartito solo la percentuale del 17,61% ai dipendenti titolari di crediti di lavoro, con sentenza n. 86/95 disponeva la riapertura del fallimento della società e del socio accomandatario.

Avverso detta sentenza, pronunciata il 17 marzo 1995, proponeva ricorso, per cassazione, per sè e per la società, il sig. Ezio Magliano sulla base di un unico motivo.

Non svolgevano attività processuale ne' la curatela, ne' i creditori su istanza dei quali la sentenza di riapertura del fallimento era stata pronunciata ed ai quali il ricorso era stato notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo di cassazione il ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per la violazione degli artt. 121 e 147, 1º comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Con la doglianza, il ricorrente censura la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta a norma dell'art. 121 L.F., deducendo la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la riapertura del fallimento era stata pronunciata senza che il legale rappresentante della società ed il socio, soggetto a sua volta al fallimento in quanto illimitatamente responsabile, fossero stati posti a conoscenza del procedimento. Pur non prevedendo espressamente l'art. 121 L.F. la convocazione dei soggetti nei cui confronti il procedimento di riapertura del fallimento sia stato promosso, ritiene il ricorrente che il predetto articolo debba essere letto in relazione alle ben note pronunce emesse dalla Corte Costituzionale in relazione alle fattispecie degli artt. 15 e 147 L.F..

Tale essendo il tenore della doglianza, deve innanzi tutto rilevarsi l'ammissibilità del ricorso per cassazione. Ed invero, secondo il dettato dell'art. 121, secondo comma, L.F., la riapertura del fallimento deve essere dichiarata con sentenza che la legge stesa qualifica come "non soggetta a gravame". Il fatto, quindi, che il provvedimento sia formalmente una sentenza, e che tale sia anche in senso sostanziale (perché produce immediati riflessi pregiudizievoli nella sfera giuridica del debitore e di altri soggetti che sono tenuti a subirne gli effetti, analoghi a quelli della sentenza dichiarativa di fallimento, ed inoltre perché li produce in via definitiva, in virtù della non revocabilità del provvedimento), costituisce presupposto sufficiente per l'applicazione diretta della disciplina dell'art. 111 della Costituzione (in tale senso Cass. S.U. 11 ottobre 1978 75 n. 4509). Lo stesso motivo, peraltro, che consente di individuare nel provvedimento di riapertura del fallimento una sentenza anche in senso sostanziale, giustifica la giuridica esigenza che i soggetti nei cui confronti la riapertura del fallimento venga chiesta siano preventivamente posti nella condizione di esercitare il diritto di difesa, con l'instaurazione del contraddittorio.

Basti considerare al fine che il provvedimento di chiusura del fallimento produce le conseguenze previste dall'art. 120 L.F., e cioè la cessazione degli effetti dinamici del procedimento concorsuale, collegati in modo diretto alla sua pendenza, oltre a quelli strumentali. Con il fenomeno conosciuto come il ritorno in bonis del fallito, terminano per lo stesso gli effetti personali previsti in funzione della procedura e che, con il cessare della medesima, perdono la loro ragione d'essere. Il debitore, quindi, ancorché non liberato dalle situazioni debitorie concorrenti non interamente soddisfatte, riacquista il potere di amministrare e disporre dei propri beni, acquisiti eventualmente dopo la chiusura del concorso sistematizzato. Con la riapertura del fallimento, per contro, dette condizioni personali, soggettivamente pregiudizievoli ancorché necessariamente connesse alla pendenza di un procedimento retto dai principi della concorsualità, vengono reintegrate per cui proprio in relazione alla nuova privazione del potere di disponibilità patrimoniale, che la riapertura del fallimento reintroduce, si individua il diritto del debitore di contraddire, ed il suo interesse a contraddire.

Sia, quindi, che si individui nel provvedimento dell'art. 121 L.F. la seconda fase di un procedimento già iniziato con l'originaria dichiarazione di fallimento e che continua, secondo un indirizzo decisamente prevalente e qualificato in sede dottrinaria, sia, ed a maggior ragione, che si individui un procedimento della stessa natura di quello originario ma dotato di elementi essenziali di autonomia e di originalità (valorizzando il concorso possibile di nuovi creditori per fatto e causa posteriore alla dichiarazione dell'originario fallimento, secondo la disciplina dell'art. 122 L.F., nonché la novità del regime revocatorio in base al disposto dell'art. 123 L.F.), resta pur sempre il rilievo fondamentale che la posizione giuridica del debitore ne viene alterata in senso pregiudizievole rispetto ad una situazione che il provvedimento di chiusura aveva instaurato.

Nè giova ricordare, in senso contrario, che l'art. 121 L.F. non prevede espressamente la preventiva instaurazione del contraddittorio con il debitore, già fallito. In effetti l'art. 121 L.F. regola solo in alcuni elementi essenziali il procedimento di riapertura (la previsione dei presupposti oggettivi per la riapertura e dei soggetti legittimati a chiederla, il tipo di provvedimento con cui la riapertura viene disposta ed il suo contenuto), senza nulla indicare in ordine agli atti ed alle modalità del procedimento. Peraltro, proprio il vuoto normativo consente di applicare in via estensiva la disciplina per la dichiarazione di fallimento e, in essa, il disposto dell'art. 15 L.F. nel testo risultante dalla sent. 16 luglio 1970 n. 141 Corte Cost. (nonché dell'art. 147 L.F. nel testo risultante dalle sentenza 16 luglio 1970 n. 142 e 27 giugno 1972 n. 110 Corte Cost.), stante l'identità di natura e di funzione tra la sentenza dichiarativa di fallimento e quella di riapertura del fallimento chiuso; consente comunque di interpretare direttamente la disciplina dell'art. 121 L.F. alla luce del disposto dell'art. 24, secondo comma, Cost., (Cass. 13 marzo 1982 n. 1635, secondo una linea alla quale si ritiene di dovere dare adesione e continuità).

In relazione alla fondatezza del ricorso per cassazione, non risultando che i debitori siano stati informati delle istanze di riapertura e siano stati posti nella condizione di esercitare la difesa, si deve accertare la nullità delle fasi procedurali successive alla presentazione dell'istanza di riapertura del fallimento e della conseguente sentenza. La cassazione deve avvenire con rinvio al Tribunale di Aosta (unico organo competente alla dichiarazione di riaperture del fallimento) perché il procedimento, ricorrendone i presupposti, riprenda dal momento dell'accertata nullità. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 86/95 del Tribunale di Aosta e rinvia al primo giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma 4 aprile 1997.