Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18513 - pubb. 23/11/2017

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 30 Novembre 2016, n. 24485. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Art. 182, comma 2, c.p.c. - Applicabilità



Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. che impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetto "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali. (massima ufficiale)


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