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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18495 - pubb. 21/11/2017.

Il pignoramento presso terzi dell'agente di riscossione non ha natura di atto pubblico


Cassazione civile, sez. III, 09 Novembre 2017. Est. D'Arrigo.

Espropriazione forzata – Pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 – Natura di atto pubblico – Esclusione – Elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento – Fede pubblica e piena prova fino a querela di falso – Esclusione


L'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte; ne consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'agente di riscossione esercita - ex art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 - le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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