Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18493 - pubb. 17/01/2017

Art. 120, secondo comma, L.F. e libero esercizio delle azioni verso il debitore

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 20 Novembre 2002, n. 16380. Est. Putaturo Donati.


Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Art. 120, secondo comma, L.F. - Libero esercizio delle azioni verso il debitore - Società di capitali fallite - Esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza



È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, legge fall., nella parte in cui prevede che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi, sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento che detta disposizione determinerebbe, in violazione dell'art. 3 Cost., tra i soci di società di capitali, preservati dal fallimento per effetto della autonomia patrimoniale perfetta, e quelli di società di persone illimitatamente responsabili o gli imprenditori commerciali, la cui situazione sarebbe aggravata dal riacquistato esercizio del proprio diritto da parte dei creditori. Non ricorre, infatti, la omogeneità di situazioni postulata dal parametro invocato, avuto riguardo alla diversità di struttura ed alle caratteristiche peculiari delle società di capitali, rispetto alle società di persone con soci illimitatamente responsabili ovvero agli imprenditori commerciali individuali. (massima ufficiale)


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