Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18492 - pubb. 17/01/2017

Perdita della capacità di stare in giudizio e azioni nei confronti del fallimento e del fallito

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 Marzo 2003, n. 3245. Est. Camilla Di Iasi.


Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Perdita della capacità di stare in giudizio - Limiti - Condizioni - Azioni in giudizio nei confronti del fallimento e del fallito - Inammissibilità della domanda nei confronti del fallito - Sussistenza - Fondamento - Chiusura del fallimento - Libero esercizio nei confronti del debitore per le obbligazioni insoddisfatte - Sussistenza



La perdita della capacità processuale del fallito (dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura) non è assoluta, ma relativa, onde è ancora possibile ottenere la condanna del fallito, sempre che, però, essa sia fondata su di un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati, e purché il creditore procedente si sia mantenuto estraneo alla procedura concorsuale, optando esclusivamente per la tutela post - fallimentare; la temporanea perdita di capacità processuale del fallito è invece incontestabile nell'ipotesi in cui il creditore abbia citato in giudizio sia il fallito che il suo fallimento, atteso, tra l'altro, che il creditore non avrebbe alcun interesse a munirsi di un titolo anche nei confronti del fallito, giacché la chiusura del fallimento non implica la liberazione di quest'ultimo dalle obbligazioni non soddisfatte nel corso della procedura concorsuale, onde, dopo la chiusura del fallimento, i creditori possono sempre agire per ottenere dal fallito tornato in BONIS il pagamento dei crediti che, accertati nei confronti del fallimento, non abbiano trovato (completa) soddisfazione nel corso della procedura. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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