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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18485 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 13 Dicembre 2006, n. 26688. Est. Del Core.

Chiusura del fallimento - Riapertura del fallimento - In genere - Previa comparizione del debitore - Necessità - Notificazione della convocazione in camera di consiglio - Presso domicilio eletto in sede di istruttoria prefallimentare - Esclusione - Fondamento


Il decreto di chiusura del fallimento produce le conseguenze previste dall'art. 120 legge fall., e cioè la cessazione degli effetti dinamici del procedimento concorsuale, collegati in modo diretto alla sua pendenza, oltre a quelli strumentali. La nomina del difensore e la domiciliazione presso di esso effettuate in sede di istruttoria prefallimentare dall'imprenditore poi fallito e successivamente ritornato "in bonis " a seguito di chiusura della procedura hanno una valenza endoconcorsuale e non possono estendersi al caso, meramente ipotetico, di riapertura del fallimento. (massima ufficiale)

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