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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18483 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2008. Est. Ceccherini.

Chiusura del fallimento - In genere - Giudizio vertente sull'esecuzione di un contratto - Sentenza d'appello pronunciata nei confronti della curatela - Ricorso per cassazione proposto dal curatore per violazione della regola dello scioglimento ex art. 72 legge fall. - Chiusura del fallimento - Conseguenze - Inammissibilità sopravvenuta del ricorso della curatela - Prosecuzione dell'impugnazione da parte della impresa tornata "in bonis" - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie relativa a giudizio per l'esecuzione dell'obbligo di concludere un contratto di vendita


La chiusura del fallimento ed il conseguente ritorno "in bonis" dell'impresa già dichiarata fallita consentono a quest'ultima la prosecuzione delle sole azioni che potevano essere promosse e che siano state avviate prima dell'apertura del fallimento , restando improcedibili tutti i giudizi che presuppongono in atto la procedura, che esprimono posizioni di interesse riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito e che possono essere riassunti (ove siano stati dichiarati interrotti) da chi vi abbia interesse, solo ai fini dell'emanazione di una pronuncia circa la loro improcedibilità e, in ogni caso, per provvedere alle spese processuali; ne consegue la sopravvenuta inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione già interposto dalla curatela avverso la sentenza d'appello (pronunciata, nella specie, in relazione a domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di vendita) con riguardo alla denunciata violazione della regola dello scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 legge fall., trattandosi di norma eccezionale posta ad esclusiva tutela della massa dei creditori, terzi rispetto al contratto, e della realizzazione della "par condicio creditorum". (massima ufficiale)

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