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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18477 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 31 Agosto 2015, n. 17339. Est. Nappi.

Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Assuntore - Cessione delle azioni revocatorie - Successione a titolo particolare nel diritto controverso da parte dell'assuntore - Chiusura del fallimento - Legittimazione dell'assuntore a rinunciare al ricorso per cassazione proposto dalla curatela - Esclusione


Qualora il concordato fallimentare con assunzione preveda la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento conseguente alla definitività del provvedimento di omologazione determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c., sicché quest'ultimo, pur potendo intervenire nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, ma non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare, non è tuttavia legittimato a rinunciare al ricorso già proposto dalla curatela. (massima ufficiale)

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