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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18455 - pubb. 16/11/2017.

Occupazione illegittima di bene immobile e riconoscimento del credito nel concordato preventivo con cessio bonorum


Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 2017. Est. Mercolino.

Concordato preventivo – Limiti alla legittimazione ad agire del liquidatore giudiziale – Applicazione dell’art. 111 L. Fall., comma 2, al credito per occupazione illegittima di un immobile funzionale alla conservazione dei beni sociali – Estensione analogica del privilegio ex art. 2764 cod. civ., comma 3, all’occupazione illegittima di un immobile anteriore al concordato preventivo


In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione del commissario giudiziale è limitata alle controversie riguardanti questioni liquidatorie o distributive, e non si estende a quelle aventi ad oggetto l'accertamento delle ragioni di credito dell'impresa e il pagamento dei relativi debiti, ancorché le stesse risultino idonee ad incidere sul riparto che fa seguito alle operazioni di liquidazione.

E’ da ritenersi prededucibile il credito a titolo di indennità per l'illegittima occupazione di un immobile concesso in locazione alla società fallita e non restituito dalla conduttrice nonostante la scadenza del relativo rapporto, verificatasi in epoca anteriore all'ammissione della stessa al concordato preventivo: ciò in quanto tale credito è temporalmente coincidente, almeno in parte, con lo svolgimento della predetta procedura, e comunque funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa o quanto meno alla conservazione dei beni aziendali, destinati altrimenti ad andare dispersi, così da giustificare l'applicazione dell'art. 111 L. Fall., comma 2, che estende la prededucibilità ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali".

Nell'individuare i crediti prededucibili, l'art. 111 L. Fall., comma 2, fa riferimento ad un duplice criterio, cronologico e teleologico, prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che, anche se sorte anteriormente, interferiscono con l'amministrazione fallimentare, e conseguentemente con gli interessi del ceto creditorio.

Il riconoscimento del privilegio in favore del credito per indennità di occupazione trova giustificazione nella natura contrattuale della responsabilità posta a carico del conduttore per il ritardo nella riconsegna della cosa locata, la quale, traendo origine dall'inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa stessa alla scadenza del rapporto di locazione, consente di estendere lo speciale privilegio previsto dall'art. 2764 cod. civ., comma 3, anche al credito del locatore avente ad oggetto il risarcimento del danno provocato dal predetto ritardo. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Gianni Tognoni – Menchini & Associati


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