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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18397 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 1982. Est. Virgilio.

Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Istanza di chiusura - Decreto di rigetto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - Inammissibilità


Il decreto con il quale il tribunale fallimentare rigetta la istanza di chiusura del fallimento non è impugnabile con ricorso per Cassazione , ai sensi dell'art. 111 cost., per difetto del requisito della decisorietà, in quanto, limitandosi a lasciare aperta la procedura fallimentare, è perciò stesso modificabile e revocabile da parte dello stesso giudice che l'ha emesso, ed insuscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata. (massima ufficiale)