Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18393 - pubb. 11/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 1999, n. 6580. Est. Panebianco.


Fallimento - Chiusura del fallimento - Decreto di chiusura - Decreto della Corte di Appello confermativo della chiusura disposta in primo grado - Ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Cost. - Vizi di motivazione - Deducibilità - Limiti



Il provvedimento pronunciato dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 119, comma secondo della legge fallimentare a seguito di reclamo avverso il provvedimento di chiusura del fallimento disposto dal Tribunale, se confermativo della chiusura dichiarata in primo grado, assume natura decisoria e definitiva ed è, pertanto, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. In tale ambito, peraltro, il ricorso è proponibile solo per violazione di legge, in cui rientra anche l'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto, la quale si configura non solo quando la motivazione manchi del tutto, con conseguente nullità della pronuncia per difetto della forma richiesta, ma anche in presenza di una motivazione apparente, cioè non idonea a rivelare la "ratio decidendi" ovvero di argomentazioni tra loro inconciliabili o perplesse o incomprensibili e che tali vizi emergano dallo stesso provvedimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -

Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -

Dott. Laura MILANI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BAZZO GIOVANNI, FASSIO OTTORINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAIO MARIO 12, presso l'avvocato PIERLUIGI BIAMONTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO ROMEO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO BOUTIQUE DEL GELATO Snc;

- intimato -

avverso il provvedimento della Corte d'Appello di TRIESTE, depositato il 10/03/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Biamonti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 20.10.1996 il Tribunale di Pordenone, facendo seguito all'istanza prodotta dal curatore, disponeva ai sensi dell'art. 118 n. 2 L.F. la chiusura della procedura fallimentare relativa alla Boutique del Gelato s.n.c. e dei soci Bazzo Giovanni e Fassio Ottorina.

Proponevano reclamo il Bazzo e la Fassio che, lamentando gravi violazioni procedurali e sostanziali, chiedevano l'annullamento del decreto limitatamente alla parte in cui era stata disposta la chiusura della procedura fallimentare nei confronti del socio Bazzo Giovanni.

Integratosi il contraddittorio con l'intervento del curatore, la Corte d'Appello di Trieste, con provvedimento in camera di consiglio del 18.12.1996 - 10.3.1997, rigettava il reclamo.

Dopo aver rilevato che la doglianza era consistita nel fatto che prima della chiusura del fallimento non erano state restituite al Bazzo le somme di sua spettanza, ammontanti al netto in L. 101.765.461, in quanto sottoposte a pignoramento presso terzi (curatore e B.N.L. di Pordenone) per il mancato pagamento di imposte, riteneva legittimo la Corte d'Appello il decreto di chiusura del fallimento, essendo risultata esaurita ogni attività liquidatoria e non potendo considerarsi motivo di nullità il fatto che il Bazzo non sia stato messo nella disponibilità delle somme prima dell'emissione del decreto di chiusura.

Osservava altresì che l'assunto del reclamante, secondo cui alla data del decreto di chiusura del fallimento non erano ancora state pagate in conseguenza del suddetto pignoramento alcune spese di procedura per circa L. 10.000.000, non trovava riscontro negli atti e che, se conseguenti al fallimento, tali spese non interferivano nella relativa procedura.

Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione Bazzo Giovanni e Fassio Ottorina.

La curatela del Fallimento non ha svolto alcuna attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso Bazzo Giovanni e Fassio Ottorina denunciano violazione dell'art. 118 n. 2 L.F.. Sostengono che, contrariamente a quanto asserito dal curatore, le spese della procedura non solo non erano state totalmente pagate ma non erano neppure in corso di pagamento in quanto, ancor prima del decreto di chiusura e cioè in data 4.10.1996, come risultava dalla stessa ammissione del curatore e dalla documentazione in atti, il Servizio Riscossione Tributi di Pordenone aveva provveduto a pignorare presso la B.N.L. di Pordenone le somme depositate sul c/c della procedura fallimentare ed ammontanti a L. 111.000.000 di cui L. 101.000.000 di spettanza del Bazzo e L. 10.000.000 destinate alle spese della procedura. Deducono pertanto che il decreto di chiusura del fallimento, previa riforma del provvedimento della Corte d'Appello, deve essere annullato nella parte in cui dispone la chiusura della procedura fallimentare nei confronti del socio Bazzo Giovanni, perché le spese della procedura del fallimento non erano state ancora pagate. come ammette lo stesso curatore nell'istanza del 3.12.1996 con cui chiede al giudice dell'esecuzione che il pignoramento sia limitato a L. 101.000.000.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti che saranno qui di seguito precisati.

Il provvedimento pronunciato dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 119 comma 2 L.F., a seguito di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento disposto dal Tribunale, non è soggetto ad un ordinario ricorso per cassazione, non essendo prevista una tale impugnazione.

Allorché però, come nel caso in esame, è confermativo della chiusura dichiarata in primo grado, esso assume certamente natura decisoria e definitiva ed è impugnabile pertanto con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. In tale ambito il ricorso è proponibile però solo per violazione di legge in cui rientra anche l'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto, la quale si configura non solo quando la motivazione manchi del tutto, con conseguente nullità in tal caso della pronuncia per difetto della forma richiesta, ma anche in presenza di una motivazione apparente e cioè non idonea a rivelare la "ratio decidendi" ovvero di argomentazioni fra loro inconciliabili o perplesse o incomprensibili, purché tali vizi emergano dallo stesso provvedimento (giurisprudenza costante). Orbene, un'ipotesi del genere, sotto il profilo dell'inconciliabilità delle affermazioni contenute in punto di fatto, è ravvisabile nell'impugnato provvedimento con il quale, da una parte, si riporta testualmente l'istanza del curatore in cui si dichiara che le spese di procedura, compreso il compenso al medesimo spettante, sono ancora in corso di pagamento (pag. 1) e, dall'altra, con riferimento alla stessa istanza, si precisa che con essa il curatore aveva fatto presente che "era stata esaurita ogni attività liquidatoria", era stato approvato il rendiconto, liquidato il compenso al curatore e liquidate le spese presunte ed impreviste (pag. 3).

Trattasi, come è evidente, di una inconciliabile contraddizione in cui la Corte d'Appello è incorsa nella sua motivazione, con riferimento peraltro alla stessa fonte, su una circostanza di fatto certamente decisiva, prevedendo l'art. 118 comma 2 L.F., in base al quale era stata richiesta la chiusura della procedura fallimentare, che siano stati pagati il compenso al curatore e le spese di procedura.

In tali termini il ricorso deve essere quindi accolto con conseguente cassazione dell'impugnato provvedimento e con il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste che terrà conto dell'evidenziata discordanza e verificherà l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la chiusura della procedura fallimentare.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnato provvedimento e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1999